Acquistare all'asta con il mutuo PDF Stampa E-mail
Scritto da Laura Gagliardi   
Lunedì 25 Ottobre 2010 09:55

Aumentano le banche che accordano un prestito a chi vuole comprare un immobile messo all’incanto.

Sempre meno persone sono così escluse da una modalità di acquisto che consente di risparmiare.
Nella maggior parte dei casi ciò che ostacola un interessato all’acquisto di un bene venduto in sede di asta giudiziaria è la difficoltà di procurarsi la liquidità necessaria anche mediante ricorso, come nelle vendite ordinarie, all’accensione di un mutuo.

Questo accade perché l’Istituto mutuante, in mancanza di altre garanzie, richiede contestuale iscrizione di ipoteca sul bene al cui acquisto è finalizzata la concessione del mutuo; e l’iscrizione ipotecaria è possibile solo dopo che il bene è divenuto di proprietà del mutuatario o qualora il venditore abbia preventivamente concesso ipoteca alla banca sul bene oggetto della vendita. Nella fattispecie, il normale iter procedurale non consente al giudice dell’esecuzione di emettere il decreto di trasferimento della proprietà dell’immobile prima che sia stato versato il prezzo di aggiudicazione. Al fine di facilitare la partecipazione alle aste giudiziarie, sia nei procedimenti immobiliari di esecuzione individuale che in quelli concorsuali, di soggetti non provvisti della liquidità necessaria, si rende dunque opportuno individuare un procedimento che consenta agli aggiudicatari di superare tale impasse.

Detto procedimento si fonda su un principio normativo e precisamente sul disposto dell’art. 2822 del codice civile che tratta dell’iscrizione di ipoteca su bene altrui. Riguardo alla possibilità di ottenere un mutuo per procedere al versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione, è utile ed interessante esaminare la prassi adottata da tempo dal Tribunale di Monza. Il giudice delegato, con l'ordinanza di vendita, dispone la pubblicazione, secondo le norme del codice di procedura civile, dell'avviso della vendita contenente gli estremi dell'immobile, il prezzo base dell'asta, la data dell’apertura delle buste avanti al giudice delegato ed i riferimenti per l'individuazione della procedura. In detta pubblicazione è contenuta l'indicazione della possibilità, per i partecipanti alle aste, di ottenere mutui ipotecari a tassi prestabiliti per un importo fino ad un massimo del 70 - 80% del prezzo base d'asta, l'elenco degli istituti di credito aderenti all'iniziativa, nonché l'invito a contattare le sedi delle agenzie o filiali incaricate, anche mediante l’indicazione dei recapiti telefonici.

Tra la pubblicazione e la data dell'asta il partecipante interessato prende contatto con l'istituto bancario prescelto che provvede ad una rapida istruttoria della pratica di mutuo, il cui esito è comunicato al richiedente almeno dieci giorni prima dell'asta, con indicazione dell'importo massimo mutuabile.

L'impegno alla successiva stipulazione del mutuo alle condizioni concordate è formalizzato mediante sottoscrizione di un contratto preliminare di mutuo ipotecario, sottoposto alla condizione sospensiva della aggiudicazione e del successivo trasferimento del bene all'aggiudicatario-mutuatario, dal quale la banca potrà sciogliersi, solo per giusta causa sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1822 Cod. civ. Se, a seguito dell’apertura delle offerte e dell'eventuale espletamento della gara, il promissario mutuatario non risulterà aggiudicatario, il contratto preliminare di mutuo si risolverà automaticamente, senza alcun addebito al mutuatario oltre alle spese di istruttoria. Se, viceversa, il promissario mutuatario si aggiudicherà il bene, il giudice ordinerà il pagamento del prezzo entro sessanta giorni dalla data dell’udienza. La banca dovrà quindi erogare il mutuo entro detto termine.

 

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