Buono a sapersi
La mediazione Creditizia
La legge 39/1989 ed il relativo regolamento di attuazione, prevedevano l’esercizio dell’attività di mediazione nella concessione di mutui anche da parte degli iscritti al ruolo degli agenti di affari in mediazione sia in forma accessoria sia in via principale nella sezione “agenti in servizi vari”.
La legge 7 marzo 1996, n. 108, contenente disposizioni in materia di usura, all’art. 16, comma 1, ha istituito presso il ministero del Tesoro un apposito albo per gli esercenti l’attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari. A tal fine il ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato - Direzione Generale - Div. IV, con lettera circolare prot. n. 410878 del 22 marzo 1996, aveva precisato che: “Stante l’intervenuta riserva dell’esercizio di detta attività, peraltro penalmente sanzionata, in favore dei soggetti iscritti nel nuovo albo istituito presso il ministero del Tesoro, la stessa deve intendersi preclusa, a far data dall’entrata in vigore della detta legge, agli agenti di affari in mediazione iscritti nel ruolo di cui alla citata legge n. 39/1989”, richiamando, pertanto, l’attenzione delle camere di commercio “sulla necessità di procedere, con carattere di immediatezza, alla soppressione della voce relativa all’attività in questione dal ruolo dei mediatori ex legge n. 39/1989, nonché all’adozione dei conseguenti provvedimenti con espresso riferimento alle disposizioni dell’art. 10 della legge n. 108/96”. La circolare in commento concludeva rilevando “l’opportunità di un'azione informativa tramite le associazioni di categoria circa la portata e gli effetti delle disposizioni di cui al citato art. 16 della legge n. 108/96 sull’esercizio della mediazione, in particolare per quanto attiene a quelle attività complementari e necessarie di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 39/1989, da ritenere precluse ai sensi della nuova normativa”.
Il ministero dell’Industria, con circolare prot. n. 411674 del 24 maggio 1996, avente per oggetto: Ruolo mediatori. Applicazione legge 7/3/1996, n. 108, facendo seguito alla circolare n. 410878 del 22 marzo 1996, aveva, inoltre, reso noto che “Condividendo la viva preoccupazione espressa dalle categorie interessate, ha richiesto al ministero del Tesoro di far conoscere quali possano essere i tempi previsti per l’istituzione dell’albo di cui all’art. 16 della legge in oggetto”. Il suddetto Dicastero, con nota n. 927128 del 22 maggio 1996, aveva fornito la seguente interpretazione sull’applicabilità dell’art. 16: “Occorre innanzi tutto precisare che l’art. 16, 1° comma, della legge in esame non vieta l’attività di mediazione creditizia, ma ne riserva l’esercizio ai soggetti iscritti nell’apposito albo; lo stesso articolo, al 7° comma, punisce, con sanzione penale, chi svolge l’attività in questione senza essere iscritto in detto albo”. Prevedendo il detto art. 16, al 2° comma, la rimessione al Governo del compito di provvedere con regolamento a specificare le modalità per l’iscrizione e i successivi adempimenti di cui alla legge in commento, ne conseguiva che: “ Fino a quando non verrà emanato il provvedimento regolamentare di cui sopra - e si presume che ciò non potrà avvenire in tempi brevi, tenuto conto della complessità delle questioni da risolvere e del fatto che sul provvedimento dovrà essere richiesto il parere del Consiglio di Stato - non potranno trovare applicazione le nuove disposizioni, comprese quelle sanzionatorie che presuppongono la possibilità per il soggetto di adempiere l’obbligo di iscrizione nell’albo.
D’altra parte si ritiene che la nuova legge non abbia inteso abrogare immediatamente la normativa vigente in materia: infatti, non risulta realizzata alcuna delle condizioni previste dall’art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale. Pertanto, si è dell’avviso che, solo in presenza della nuova normativa di attuazione del citato art. 16 - da emanarsi, si ripete, a cura del Governo -, potrà dirsi superata la precedente disciplina”.
La circolare concludeva precisando che ”A seguito della interpretazione fornita dal ministero del Tesoro e in aderenza alla stessa, devono continuare a ritenersi operanti le disposizioni della legge n. 39/1989 fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 16, comma 2, della legge 7/3/1996, n. 108 che dovrà, tra l’altro, definire il contenuto dell’attività di mediazione creditizia riservata agli iscritti nell’apposito albo. Come precisato dalla circolare n. 412117 del 28 giugno 1996, le camere di commercio dovranno, pertanto, continuare a prendere in esame anche le nuove richieste di iscrizione nel ruolo mediatori, sezione mutui e finanziamenti”.
L’intervento della Corte di Cassazione sulla mediazione creditizia
Sull’argomento era intervenuta la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 4800 del 17 maggio 1999, aveva sancito l’obbligo dell’iscrizione nella quarta sezione del ruolo dei mediatori, destinata agli agenti in servizi vari, nella quale venivano iscritti tutti gli altri agenti che non trovavano collocazione in una delle altre tre sezioni precedenti, dei soggetti che svolgevano attività di intermediazione per i contratti di finanziamento, con la conseguenza che, in difetto di iscrizione, non competeva al mediatore finanziario il diritto al compenso per l’opera prestata (rif. art. 2231 Cod. civ.).
L’intervento del Consiglio dei Ministri sulla mediazione creditizia
Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 14 luglio 2000 aveva risolto la questione con l’approvazione del regolamento di attuazione di cui all’art. 16 della legge 108/1996, istituendo, con D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287, l’albo dei mediatori creditizi presso l’ufficio italiano cambi. Ai sensi di detta normativa, per “mediatori creditizi” si intendono i soggetti che svolgono l’attività di cui all’articolo 16, comma 1, della citata legge n. 108 del 1996; per “intermediari finanziari” i soggetti iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 106 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 38.
L’art. 2, comma 1, del D.P.R. 287/2000, definisce mediatore creditizio colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
La norma precisa, inoltre, che i mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l’erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.
E’ da precisare che non integra mediazione creditizia la raccolta, nell’ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento, effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari, da parte di:
a) soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi, tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali;
b) fornitori di beni o servizi.
In conformità all’articolo 5, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per l’esercizio dell’attività di mediazione creditizia non è richiesta la licenza prevista dall’articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Gli effetti dell’art. 18 della legge 57/2001 sulla mediazione creditizia
L’art. 5, comma 3, della legge 39/1989, come modificato dall’art. 18, lett. c), della legge 57/2001, dispone che l’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile:
a) con l’attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.
In base al disposto del suddetto comma 3, lett. b), l’esercizio dell’attività di mediazione immobiliare è compatibile con l’attività di mediazione creditizia che, a sua volta, è compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali (art. 16, comma 5, legge n. 108/1996), contrariamente a quanto era emerso dalla lettura della circolare del ministero dell’Industria, Commercio e Agricoltura (Mica) emanata il 23 novembre 2000, prot. 510986, che in piena fase di iscrizioni e trasmigrazioni dei mediatori in mutui e finanziamenti dalla quarta sezione del ruolo al nuovo albo, aveva sancito che “l’iscrizione all’albo dei mediatori creditizi, in antitesi all’articolo 16, comma 5, della legge 108/1996, comporta incompatibilità con l’iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, sulla base del disposto dell'articolo 5, comma 3, lettera b, della legge 39/1989”.
E’ però evidente che l’incompatibilità sorge nel momento in cui la raccolta di richieste di finanziamento viene effettuata dal mediatore immobiliare non più nell’ambito della specifica attività svolta, e strumentalmente ad essa, ai sensi dell’art. 3 della legge 39/1989 - laddove dispone che l’iscrizione nel ruolo abilita all’esercizio dell’attività di mediazione, nonché a svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell’affare - bensì professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente, mettendo in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Tale ulteriore attività, se svolta, quindi, in modo professionale, ovvero abitualmente, anche se non in modo esclusivo, obbliga l’agente immobiliare alla preventiva iscrizione all’albo dei mediatori creditizi di cui all’art. 16, comma 1, della legge 108/1996 e art. 3, comma 2, D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287, senza che ciò comporti cancellazione dal ruolo di cui alla legge 39/1989. Diversamente, la mancata iscrizione nell’albo di cui si tratta lo espone alle sanzioni penali di cui all’art. 16, comma 7, della legge 108/1996 che punisce, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da quattro a Euro 10.329,14, chiunque svolge l’attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell’albo indicato al comma 1.
L’art. 2, comma 3, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 283 non considera, pertanto, attività creditizia la presentazione di pratiche di mutuo da parte degli agenti immobiliari connessa e strumentale alla propria attività di intermediazione nella compravendita di immobili, purché effettuata sulla base di apposite convenzioni con banche o società di intermediazione finanziaria. Sostiene, infatti, detta norma che non integra mediazione creditizia la raccolta, nell'ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento, effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari, da parte di:
a) soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi, tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali;
b) fornitori di beni o servizi.
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI MEDIATORE CREDITIZIO
D.P.R. 28-07-2000, n. 287 Art. 1 - Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per "legge", la legge 7 marzo 1996, n. 108; b) per "testo unico bancario", il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e successive modifiche e integrazioni ; c) per "UIC", l'Ufficio italiano dei cambi; d) per "albo", l'albo dei mediatori creditizi di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108; e) per "mediatori creditizi", i soggetti che svolgono l'attività di cui all'articolo 16, comma 1, della citata legge n. 108 del 1996; f) per "intermediari finanziari", i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario.
Art. 2 - Attività di mediazione creditizia
1. E' mediatore creditizio, ai sensi della legge e del presente regolamento, colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
2. I mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.
3. Non integra mediazione creditizia la raccolta, nell'ambito della specifica attività svolta e strumentalmente ad essa, di richieste di finanziamento, effettuata sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche e intermediari finanziari, da parte di:
a) soggetti iscritti in ruoli, albi o elenchi, tenuti da pubbliche autorità, da ordini o da consigli professionali; b) fornitori di beni o servizi.
4. In conformità all'articolo 5, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia non è richiesta la licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 3 - Albo
1. L'albo dei mediatori creditizi è istituito presso l'UIC sotto l'alta vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. L'attività di mediazione creditizia di cui alla legge e al presente regolamento è riservata ai soggetti iscritti nell'albo. Qualora l'attività di mediazione creditizia di cui alla legge ed al presente regolamento sia svolta da persona giuridica, la stessa deve essere esercitata per il tramite di persone fisiche iscritte nell'albo.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'UIC procede alla pubblicazione dell'albo con apposito bollettino, dandone notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. L'UIC procede all'aggiornamento dell'albo con cadenza annuale, con le modalità previste nel comma 3.
Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione nell'albo
1. Possono iscriversi nell'albo i cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità in possesso dei seguenti requisiti:
a) domicilio in Italia; b) diploma di scuola media superiore ovvero iscrizione nei ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39; c) onorabilità ai sensi dell'articolo 109 del testo unico bancario.
2. Possono altresì iscriversi nell'albo le società con sede legale in Italia e le stabili organizzazioni in Italia di società aventi sede legale all'estero che rispondano ai seguenti requisiti:
a) oggetto sociale comprendente la mediazione creditizia; b) possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), da parte dei soci di controllo ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario; c) possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo; d) svolgimento dell'attività di mediazione creditizia per il tramite di soggetti iscritti all'albo.
Art. 5 - Domanda di iscrizione nell'albo
1. La domanda di iscrizione nell'albo deve essere inoltrata con le modalità stabilite dall'UIC che, effettuate le necessarie verifiche, procede all'iscrizione, dandone comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Nella domanda di iscrizione nell'albo inoltrata da persona fisica l'interessato deve dichiarare:
a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita e il numero di codice fiscale; b) la residenza, anche all'estero, il domicilio in Italia e, se diverso, anche il domicilio fiscale; c) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c); d) il possesso del diploma di scuola media superiore ovvero l'iscrizione nei ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39.
3. Nella domanda di iscrizione nell'albo inoltrata da parte di società, il legale rappresentante deve dichiarare:
a) la denominazione o la ragione sociale; b) la sede principale o secondaria con rappresentanza stabile in Italia; c) il numero di codice fiscale; d) gli estremi dell'iscrizione nell'albo dei soggetti per il tramite dei quali la società svolge l'attività di mediazione creditizia o, in mancanza, le relative domande in allegato.
4. Alla domanda di cui al comma 3 sono allegate:
a) copia dell'atto costitutivo e certificato attestante l'iscrizione nel registro delle imprese; b) le dichiarazioni sottoscritte dai soci di controllo ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario e dai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, relative al possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).
5. L'UIC ha facoltà di richiedere agli interessati ogni necessaria informazione.
6. Gli iscritti nell'albo comunicano tempestivamente all'UIC le variazioni degli elementi informativi forniti in sede di iscrizione.
Art. 6 - Cancellazione e sospensione dall'albo
1. La cancellazione di cui all'articolo 16, comma 2, ultimo periodo, della legge, è disposta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti da parte dell'UIC; l'interessato può presentare deduzioni entro 30 giorni dalla contestazione degli addebiti. La cancellazione non può essere disposta trascorsi 18 mesi dalla notificazione dell'atto di contestazione.
2. La cancellazione dall'albo è disposta dall'UIC nei casi di cessazione dall'attività di mediazione. Di detta cancellazione viene data comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. Di tutti i provvedimenti di cancellazione viene data pubblicità mediante pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
4. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a seguito della contestazione degli addebiti di cui al comma 1 e con l'osservanza delle modalità ivi indicate, può disporre in via cautelare la sospensione dall'albo per un periodo massimo di 60 giorni, salvo quanto previsto dai commi 5 e 6.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può disporre la sospensione, previa comunicazione all'interessato da parte dell'UIC, quando nei suoi confronti venga emesso decreto di rinvio a giudizio per uno dei delitti il cui accertamento, con sentenza irrevocabile, comporta la perdita dei requisiti di onorabilità. La sospensione conserva la sua efficacia fino alla emanazione della sentenza di primo grado.
6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può disporre la sospensione, previa comunicazione all'interessato da parte dell'UIC, quando nei suoi confronti venga emessa sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti di cui al comma 5, ovvero sia stata applicata, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni. La sospensione conserva la sua efficacia fino alla definizione del giudizio. In caso di sentenza di condanna passata in giudicato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica procede ai sensi del comma 1; la sospensione conserva la sua efficacia sino alla adozione del provvedimento di cancellazione.
7. La sospensione di cui ai commi 5 e 6 cessa nel caso in cui venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento, di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento della precedente condanna, ancorché con rinvio. Resta ferma, in tal caso, la facoltà del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ricorrendone le condizioni, di disporre la sospensione cautelare di cui al comma 4, con l'osservanza delle modalità ivi indicate.
Art. 7 - Disposizioni in materia di trasparenza e di antiriciclaggio
1. Ai controlli sull'osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali si provvede ai sensi dell'articolo 128, comma 1, del testo unico bancario. Ai controlli di cui all'articolo 5, comma 10, ultimo periodo, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, provvede il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
Art. 8 - Disposizioni transitorie
1. Gli agenti di affari in mediazione iscritti nei ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, operanti nei rami mutui e finanziamenti o altri equivalenti comunque denominati i quali svolgono o intendono svolgere l'attività di mediazione creditizia nelle forme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, ed in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dall'articolo 4, comma 1, lettera c) e comma 2, lettere b) e c), sono iscritti nell'albo su domanda da presentarsi, nelle forme previste dall'articolo 5, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. L'iscrizione nell'albo comporta la cancellazione dai ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39.
2. Fino alla data della decisione afferente la domanda di iscrizione i soggetti di cui al comma 1 possono continuare a esercitare l'attività. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
I mediatori creditizi hanno sostituito i mediatori in mutui e finanziamenti
Gli agenti di affari in mediazione che erano iscritti nel ruolo di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, operanti nel ramo “mutui e finanziamenti” o altri equivalenti comunque denominati (che pertanto svolgevano in modo esclusivo tale attività) che volevano svolgere o intendevano svolgere l’attività di mediazione creditizia nelle forme di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, ed in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dall’articolo 4, comma 1, lettera c) e comma 2, lettere b) e c), del D.P.R. 284/2000, potevano iscriversi nell’albo su domanda da presentarsi, nelle forme previste dall’articolo 5 di detto decreto presidenziale, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del relativo regolamento. Fino alla data della decisione afferente la domanda di iscrizione i soggetti operanti nel ramo “mutui e finanziamenti” o altri equivalenti comunque denominati, potevano continuare ad esercitare l’attività.
Il detto termine, quale disposizione transitoria, è definitivamente scaduto.
Il ramo “mutui e finanziamenti”, inserito nella quarta sezione del ruolo degli agenti di affari in mediazione di cui alla legge 39/1989 è stato soppresso e, di conseguenza, sono stati cancellati dal ruolo tutti coloro che vi erano iscritti.

