Il tasso usuraio PDF Stampa E-mail
Scritto da Laura Gagliardi   
Lunedì 26 Aprile 2010 08:56


La legge sancisce esplicitamente il divieto di applicazione di interessi usurari: gli interessi, cioè, che il mutuante si sia fatto promettere in misura eccessiva approfittando consapevolmente della necessità del mutuatario.
A rafforzare il concetto di tassi usurari è intervenuta la legge n. 108 del 7 marzo 1996. Con l'introduzione di tale normativa è stato sancito che, trimestralmente, vengano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i tassi medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sulle specifiche operazioni di finanziamento nel trimestre precedente.
Tali tassi, aumentati della metà, costituiscono i livelli massimi oltre i quali si configura il reato di usura.
La normativa ha stabilito inoltre l'obbligatorietà per le banche di affiggere presso la rispettiva sede e in ciascuna dipendenza aperta al pubblico, in modo facilmente visibile, la tabella riguardante i tassi applicati per ciascun servizio alla clientela.
Sia il mancato rispetto della forma scritta, nel caso di interessi superiori alla misura legale, sia la pattuizione di interessi usurari, comportano la nullità dell'accordo e la riduzione dell'interesse al tasso legale. Si tratta di un'ipotesi di nullità parziale, limitata al solo patto riguardante gli interessi e non estesa all'intero contratto.

 

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